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INTRODUZIONE
La Corte Arbitrale Internazionale di Londra (LCIA) è probabilmente la
più antica fra tutte le principali istituzioni per l'arbitrato internazionale.
La sua concezione, l’organizzazione ed il funzionamento, al pari dei
servizi offerti hanno tutti portata mondiale. La LCIA offre una gestione efficace
dell'arbitrato internazionale ovunque sia la sede prescelta e qualunque sia
il sistema giuridico contemplato. Benché abbia sede a Londra, essa è una
istituzione internazionale che offre efficienza, flessibilità e neutralità a
tutte le parti coinvolte nella risoluzione di una controversia sotto i suoi
auspici.
Le norme del regolamento LCIA, edizione 1998, sono state elaborate dopo un'estesa
consultazione con professionisti di differenti sistemi arbitrali in un ampio
spettro di giurisdizioni e sono state aggiornate per venire incontro alle mutate
esigenze della comunità d'affari internazionale e degli avvocati ed
arbitri internazionalisti, offrendo una combinazione delle migliori caratteristiche
dei sistemi di Civil e di Common Law.
REGOLAMENTO ARBITRALE LCIA
Clausole arbitrali raccomandate
Tabella dei costi amministrativi e dei compensi agli arbitri
Articolo 1
La domanda
di arbitrato
1.1
Chiunque intenda dare inizio ad un arbitrato in base al presente Regolamento
("l’Attore") dovrà inviare al Cancelliere della Corte
LCIA ("il Cancelliere") una richiesta scritta di arbitrato ("la
Domanda"), contenente nel contesto o in allegato:
(a)
nomi, indirizzi, numeri di telefono, fax, telex e posta elettronica (se noti)
delle parti del procedimento arbitrale e dei loro rappresentanti in giudizio;
(b)
una copia della clausola scritta per arbitrato o del separato accordo scritto
per arbitrato invocato dall’Attore (in seguito: "l’Accordo
di arbitrato"), insieme a copia della documentazione contrattuale nella
quale la clausola per arbitrato è inserita o in riferimento alla quale è sorto
l’arbitrato;
(c)
una breve esposizione circa la natura e le circostanze della lite, specificando
le richieste avanzate dall’Attore nei confronti della controparte ("il
Convenuto");
(d)
l’indicazione di ogni questione concernente l’arbitrato (quale:
sede e/o lingua/e dell’arbitrato, numero, requisiti degli arbitri o le
loro identità) sulla quale le parti si siano già accordate per
iscritto o sulla quale l’Attore intenda avanzare una proposta;
(e)
qualora l’Accordo per arbitrato preveda che siano le parti a nominare
gli arbitri, nome, indirizzo, numeri di telefono, fax, telex e posta elettronica
(se noti) della persona designata dall’Attore;
(f)
il diritto contemplato nella Tabella (senza il quale la Domanda si considererà come
non ricevuta dal Cancelliere e l’arbitrato come non ancora iniziato);
-e
(g)
dichiarazione al Cancelliere che copie della Domanda (compresi tutti i documenti
allegati) sono già state notificate ovvero sono in corso di notifica
simultanea a tutte le altre parti dell’arbitrato, per mezzo di uno o
più strumenti di notifica da indicarsi nella suddetta dichiarazione.
1.2
La data di ricevimento della Domanda, da parte del Cancelliere, verrà considerata
a tutti gli effetti come la data di inizio dell’arbitrato. La Domanda
(compresi tutti i documenti allegati) dovrà essere presentata al Cancelliere
in duplice copia nel caso in cui vi sia da nominare un solo arbitro, oppure
nel caso le parti si siano accordate in tal senso o l’Attore ritenga
che debbano essere nominati tre arbitri, in quadruplice copia.
Articolo
2
La Replica
2.1
Entro 30 giorni dalla notifica della Domanda al Convenuto, (o entro quel periodo
più breve fissato dalla Corte), questi dovrà inviare al Cancelliere
una risposta scritta alla Domanda ("la Replica"), contenente o accompagnata
da:
(a)
accettazione o diniego di tutte o parte delle asserzioni dell’Attore
contenute nella Domanda;
(b)
una breve esposizione che descriva la natura e i fatti costituenti le ragioni
della domanda riconvenzionale avanzata dal Convenuto contro l’Attore;
(c)
una replica ad ogni dichiarazione contenuta nella Domanda, come richiesto sub
art. 1.1 (d), riguardo alle questioni relative alla conduzione dell’arbitrato;
(d)
se l’Accordo per Arbitrato prevede che siano le parti a nominare gli
arbitri, nome, indirizzo, numeri di telefono, fax, telex ed e-mail (se noti)
di quello scelto dal Convenuto; e
(e)
dichiarazione al Cancelliere che la Replica (inclusi tutti i documenti allegati) è già stata
notificata ovvero è in corso di notifica simultanea a tutte le altre
parti dell’arbitrato, per mezzo di uno o più strumenti di notifica
da indicarsi nella suddetta dichiarazione.
2.2
La Replica (inclusi tutti i documenti allegati) dovrà essere presentata
al Cancelliere in duplice copia, nel caso in cui vi sia da nominare un solo
arbitro, oppure nel caso le parti si siano accordate in tal senso o il Convenuto
ritenga che debbano essere nominati tre arbitri, in quadruplice copia.
2.3
Il mancato invio della Replica non precluderà al Convenuto di negare
ogni assunto o di presentare domande riconvenzionali nel corso dell’arbitrato.
Tuttavia se l’Accordo per Arbitrato prevede che siano le parti a nominare
gli Arbitri, il mancato invio della Replica o della nomina di un arbitro entro
i termini oppure del tutto, costituirà una rinuncia irrevocabile alla
possibilità per tale parte di designare un arbitro.
Articolo 3
La
Corte LCIA e il Cancelliere
3.1
Le funzioni della Corte LCIA secondo il presente Regolamento verranno svolte
in suo nome dal Presidente o da un Vice Presidente della Corte LCIA oppure
da una sezione di tre o cinque membri della LCIA nominati dal Presidente o
dal Vice Presidente della Corte, secondo quanto stabilito dal Presidente.
3.2
Le funzioni di Cancelleria per le attività di cui al presente Regolamento
verranno svolte dal Cancelliere o da un Cancelliere Delegato dalla Corte LCIA
sotto la supervisione di questa.
3.3
Tutte le comunicazioni effettute da ciascuna parte o arbitro alla Corte LCIA
dovranno essere indirizzate al Cancelliere.
Articolo
4
Notifiche e
termini
4.1
Tutte le notifiche o le altre comunicazioni che possano o debbano essere effettuate
da una parte in base al presente Regolamento dovranno avere forma scritta ed
essere spedite per lettera raccomandata o per corriere o trasmesse per fax,
telex, e-mail oppure ogni altro mezzo di telecomunicazione che fornisca una
documentazione dell’avvenuta trasmissione.
4.2
Nel corso dell’arbitrato, qualora una parte non comunichi alle altre
parti, al Tribunale Arbitrale e al Cancelliere il cambiamento del proprio indirizzo,
saranno considerati indirizzi validi al fine di ogni notifica o altra comunicazione
l’ultima residenza o l’ultimo domicilio conosciuti.
4.3
Al fine di determinare la data di inizio del decorso di un termine, una notifica
od altra comunicazione sarà considerata come ricevuta il giorno in
cui essa è stata consegnata o, nel caso di telecomunicazioni, trasmessa
in ottemperanza agli articoli 4.1 e 4.2.
4.4
Al fine di determinare il rispetto di un termine, una notifica o altra comunicazione
sarà considerata come inviata, compiuta o trasmessa, se è stata
spedita in ottemperanza agli articoli 4.1 e 4.2 entro e non oltre la data di
scadenza del termine.
4.5
Nonostante quanto sopra, ogni notifica o comunicazione di una parte potrà essere
inviata ad un’altra parte nel modo tra loro convenuto per iscritto o,
in mancanza di un tale accordo, secondo la prassi intercorsa durante i loro
precedenti rapporti o in qualunque altro modo stabilito dal Tribunale Arbitrale.
4.6
Al fine di calcolare il decorso di un termine secondo il presente Regolamento,
detto termine inizierà a decorrere dal giorno successivo a quello in
cui una notifica o un’altra comunicazione è ricevuta. Se il giorno
della scadenza è una festività ufficiale o un giorno festivo
nel luogo di residenza o sede del destinatario, la scadenza è prorogata
al primo giorno feriale seguente. Si computano nel termine le feste ufficiali
e giorni festivi.
4.7
Il Tribunale Arbitrale potrà in ogni momento prorogare (anche laddove
il termine sia già decorso) o abbreviare qualunque termine stabilito
dal presente Regolamento o dall’Accordo per Arbitrato riguardo alla conduzione
del procedimento, incluso ogni atto o comunicazione che una parte debba notificare
ad un’altra parte.
Articolo
5
Formazione del
Tribunale Arbitrale
5.1
L’espressione "il Tribunale Arbitrale" nel presente Regolamento
comprende un solo arbitro oppure tutti gli arbitri quando siano più di
uno. Tutti i riferimenti ad un arbitro comprenderanno sia il genere maschile
che quello femminile (Riferimenti al Presidente, Vice Presidente e ai membri
della Corte LCIA Arbitrale, il Cancelliere o il Cancelliere Delegato, l’esperto,
il testimone, la parte e il procuratore in giudizio saranno analogamente intesi).
5.2
Tutti gli arbitri, nel corso del procedimento arbitrale in base al presente
Regolamento, dovranno essere o rimanere per tutto il tempo imparziali e indipendenti
dalle parti e nessuno durante l’arbitrato potrà agire a favore
di una qualunque delle parti. Nessun arbitro, sia prima che dopo la nomina,
dovrà informare alcuna parte circa il merito o il risultato della controversia.
5.3
Prima della nomina da parte della Corte, ciascun arbitro fornirà al
Cancelliere un résumé scritto riguardo agli incarichi professionali
ed alle funzioni ricoperte, passate e presenti; egli dovrà dichiararsi
d’accordo per iscritto circa gli emolumenti stabiliti nella Tabella dei
costi amministrativi e dei compensi agli arbitri e dovrà sottoscrivere
una dichiarazione in base alla quale non vi sono circostanze a lui note che
possano fare sorgere un qualche ragionevole dubbio riguardo la sua imparzialità o
indipendenza, al di fuori di quelle circostanze rese note dal medesimo nella
dichiarazione. Ciascun arbitro dovrà al riguardo assumere anche l’impegno
a comunicare subito dette circostanze alla Corte, a tutti gli altri membri
del Tribunale Arbitrale ed a tutte le altre parti, qualora dette circostanze
venissero in essere dopo la data della dichiarazione e prima che l’arbitrato
sia concluso.
5.4
A seguito della ricezione, da parte del Cancelliere, della Replica, oppure
decorsi 30 giorni (o quel termine più breve stabilito dalla Corte) dalla
notifica della Domanda al Convenuto, nel caso di mancato ricevimento da parte
del Cancelliere di alcuna replica, la Corte LCIA costituirà il Tribunale
Arbitrale non appena ciò le sarà possibile e potrà procedere
alla formazione del Tribunale Arbitrale anche se la Domanda sia incompleta
o manchi la Replica o questa sia tardiva o incompleta. Un solo arbitro sarà nominato
salvo che le parti abbiano stabilito per iscritto diversamente, oppure qualora
la Corte LCIA decida che, considerate tutte le circostanze del caso, sia opportuno
un Tribunale Arbitrale composto di tre membri.
5.5
Solo la Corte LCIA ha il potere di nominare gli arbitri. La Corte LCIA nominerà gli
arbitri tenendo conto di ogni metodo o criterio particolare di selezione che
le parti abbiano convenuto per iscritto. Nella scelta degli arbitri sarà tenuto
conto della natura del rapporto d’affari, della natura e delle circostanze
della controversia, nonché della nazionalità, luogo di provenienza
e lingua di ciascuna delle parti e (se più di due) anche del loro numero.
5.6
Nel caso in cui il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri, il
[suo] presidente (che non sarà un arbitro proposto dalle parti) verrà nominato
dalla Corte.
Articolo 6
Nazionalità degli
arbitri
6.1
Nel caso in cui le parti siano di nazionalità diversa l'arbitro unico
o il Presidente del Tribunale Arbitrale non potrà avere la stessa nazionalità di
una delle parti a meno che tutte quelle parti che non hanno la stessa nazionalità del
nominando si accordino diversamente per iscritto.
6.2
La nazionalità delle parti comprende quella degli azionisti di controllo
o di coloro che possiedono una partecipazione diretta in una delle parti.
6.3
Al fine del presente articolo, una persona che sia cittadina di due o più stati,
sarà considerata come avente la nazionalità di ciascuno di essi,
mentre cittadini dell'Unione Europea saranno considerati come aventi nazionalità del
proprio stato membro e non invece come aventi la stessa cittadinanza.
Articolo
7
Nomina
di parte e nomina deferita a terzi
7.1
Se le parti hanno stabilito di comune accordo che un arbitro debba essere nominato
da una o più di loro o da una terza persona, tale accordo sarà considerato
a tutti gli effetti come un accordo per sottoporre una proposta di nomina ad
arbitro. Detto candidato potrà essere nominato come arbitro soltanto
dalla Corte LCIA e fatta salva la propria preventiva conformità all’art.
5.3. La Corte LCIA potrà rifiutarsi di nominare un tale candidato ove
stabilisca che costui non sia idoneo, indipendente o imparziale.
7.2
Ove le parti abbiano, in qualunque modo, deciso che sia il Convenuto o una
terza persona a nominare un arbitro e tale nomina non venga effettuata, o sia
tardiva, la Corte LCIA potrà nominare un arbitro nonostante la mancanza
di nomina e senza dover tenere conto di una nomina tardiva. Analogamente, se
la Domanda per Arbitrato non contiene una nomina da parte dell’Attore,
laddove le parti abbiano in ogni caso stabilito che l’Attore o una terza
persona debba nominare un arbitro, la Corte LCIA potrà nominare un arbitro
anche in mancanza di nomina e senza dover tenere conto di una nomina tardiva.
Articolo
8
Tre
o più parti
8.1
Quando l’Accordo per Arbitrato consenta a ciascuna parte, comunque sia,
di nominare un arbitro e le parti siano in numero superiore a due, se non vi è accordo
fra di esse circa la sussistenza di due separati centri di interesse, ai fini
della composizione del Tribunale Arbitrale, rispettivamente come Attore e Convenuto,
la Corte LCIA costituirà il Tribunale Arbitrale senza tenere conto di
alcuna nomina di parte.
8.2
In tali circostanze, l'Accordo per Arbitrato sarà considerato a tutti
gli effetti come un accordo scritto delle parti a che la nomina dei componenti
il Tribunale Arbitrale sia fatta da parte della Corte LCIA.
Articolo
9
Formazione accelerata
9.1
In casi di eccezionale urgenza, non appena un arbitrato ha avuto inizio, ciascuna
parte potrà richiedere alla Corte LCIA di procedere ad una formazione
accelerata del Tribunale Arbitrale, ivi compresa la nomina di sostituti secondo
gli Artt. 10 e 11 del presente Regolamento.
9.2
Detta richiesta dovrà essere proposta per iscritto alla Corte, e inviata
in copia a tutte le altre parti dell’arbitrato; inoltre essa dovrà esporre
le ragioni precise dell’eccezionale urgenza per la formazione del Tribunale
Arbitrale.
9.3
La Corte potrà, a sua completa discrezione, limitare o abbreviare ciascun
termine, contemplato dal presente Regolamento e relativo alla formazione del
Tribunale Arbitrale, compresa la notifica della Replica e di ogni questione
o documento considerati mancanti alla Domanda. La Corte LCIA non avrà il
potere di limitare o abbreviare alcun altro termine.
Articolo
10
Revoca
della carica di arbitro
10.1
Nei casi in cui: (a) uno degli arbitri comunichi per iscritto, alla Corte LCIA
ed in copia alle parti e ai loro arbitri (se ve ne sono) di volersi dimettere
dalla carica; (b) oppure uno degli arbitri rinunci, si ammali gravemente, si
rifiuti, o diventi incapace o inabile a svolgere la sua funzione, la Corte
LCIA, su istanza di una parte o a richiesta dei restanti arbitri, potrà disporre
la revoca della carica a detto arbitro e nominarne un altro. La Corte LCIA
stabilirà l’ammontare degli onorari e delle spese da corrispondersi
per i servizi resi dall’arbitro (se ve ne sono stati) nella misura che
riterrà opportuna in base alle circostanze.
10.2
Qualora uno degli arbitri violi deliberatamente l’Accordo per Arbitrato
(incluso il presente Regolamento) o non agisca con onestà ed imparzialità con
le parti o non conduca il (o non partecipi al) procedimento arbitrale con la
dovuta diligenza, evitando ritardi o spese non necessarie, lo stesso potrà essere
ritenuto non idoneo a parere della Corte.
10.3
Un arbitro potrà anche essere ricusato da ciascuna parte nel caso in
cui vi siano dubbi giustificati circa la sua imparzialità o indipendenza.
Una parte potrà ricusare l’arbitro che ha nominato, o alla cui
nomina ha partecipato, esclusivamente per motivi di cui sia venuta a conoscenza
dopo la nomina.
10.4
Una parte che intenda ricusare un arbitro dovrà, entro 15 giorni dalla
Formazione del Tribunale Arbitrale o (dopo la sua costituzione) dal momento
in cui sia venuta a conoscenza di una qualunque delle circostanze contemplate
negli Artt. 10.1, 10.2 e 10.3, inviare una comunicazione scritta e motivata
alla Corte LCIA, al Tribunale Arbitrale e a tutte le altre parti. Se l’arbitro
ricusato non si dimette o se tutte le altre parti non si accordano per ricusarlo
entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione scritta, sulla ricusazione
deciderà la Corte LCIA.
Articolo
11
Nomina e sostituzione
degli arbitri
11.1
Nel caso in cui La Corte LCIA stabilisca che uno dei candidati arbitri non
sia idoneo o indipendente o imparziale, oppure se un arbitro nominato debba
essere sostituito per qualunque ragione, la Corte LCIA avrà completa
discrezione nel decidere se seguire o meno l'originario procedimento di nomina.
11.2
Se la Corte LCIA deciderà in tal senso, ogni facoltà attribuita
ad una parte di effettuare nuove nomine si intenderà rinunciata se non
esercitata entro 15 giorni (o nel termine più breve eventualmente stabilito
dalla Corte), decorsi i quali la Corte LCIA nominerà il sostituto.
Articolo 12
Potere
della maggioranza di proseguire il procedimento
12.1
Nel caso in cui un componente del Tribunale Arbitrale in composizione collegiale
si rifiuti di partecipare o ripetutamente diserti le sue deliberazioni, gli
altri due arbitri, previa denuncia scritta di tale rifiuto od omissione,
avanzata alla Corte LCIA, alle parti ed al terzo arbitro, avranno il potere
di proseguire nell’arbitrato (ivi compresa la facoltà di rendere
decisioni, ordinanze o lodi), nonostante l’assenza del terzo arbitro.
12.2
Nel decidere se proseguire o meno l’arbitrato, i due arbitri restanti
dovranno tenere in considerazione la fase raggiunta dal procedimento, le spiegazioni
date dal terzo arbitro riguardo alla sua mancata partecipazione e le altre
questioni che essi riterranno pertinenti al caso di specie. Le ragioni poste
a fondamento di tale decisione dovranno essere dichiarati in ogni lodo, ordinanza
o decreto reso dai due arbitri senza la partecipazione del terzo arbitro.
12.3
Nel caso in cui gli altri due arbitri, in qualunque momento, decidano di non
proseguire l’arbitrato senza la partecipazione alle loro deliberazioni
dell’arbitro mancante, essi dovranno notificare per iscritto tale decisione
alle parti e alla Corte LCIA; in tal caso, gli stessi due arbitri oppure ciascuna
delle parti potranno domandare alla Corte LCIA la revoca del terzo arbitro
e la sua sostituzione, secondo il procedimento di cui all’art. 10.
Articolo 13
Comunicazioni
tra le parti e il Tribunale Arbitrale
13.1
Finché il Tribunale Arbitrale non viene costituito, tutte le comunicazioni
tra le parti e gli arbitri dovranno essere effettuate tramite il Cancelliere.
13.2
In seguito, finché il Tribunale Arbitrale non disponga che le comunicazioni
dovranno avvenire direttamente tra il Tribunale Arbitrale e le parti (con invio
simultaneo di copie al Cancelliere), tutte le comunicazioni scritte tra le
parti e il Tribunale Arbitrale dovranno continuare ad essere effettuate tramite
il Cancelliere.
13.3
Qualora il Cancelliere invii una comunicazione scritta ad una parte per conto
del Tribunale Arbitrale, dovrà inviarne copia anche a ciascuna delle
altre parti. Nel caso in cui una parte invii al Cancelliere una comunicazione
(incluse le dichiarazioni scritte e i documenti di cui all’art. 15),
dovrà includere altresì una copia per ciascun arbitro e dovrà inoltre
provvedere all’invio di copie direttamente a tutte le altre parti e
dichiarare al Cancelliere per iscritto che ha provveduto a ciò o che
vi sta provvedendo.
Articolo
14
Direzione del procedimento
14.1
Le parti potranno accordarsi circa la direzione del procedimento arbitrale
che le vede coinvolte e sono invitate a farlo, purché ciò avvenga
in conformità ai doveri generali, che il Tribunale Arbitrale dovrà sempre
osservare:
(i) di agire con onestà ed imparzialità nei confronti di tutte
le parti, dando a ciascuna di esse l’opportunità di fornire la
propria versione dei fatti e di replicare a quella dell’avversario;
(ii) di adottare procedure compatibili con le circostanze dell’arbitrato,
evitando ritardi o spese superflue, al fine di realizzare così un
equo ed efficiente mezzo per la risoluzione definitiva della controversia
insorta tra le parti.
Tali accordi saranno conclusi dalle parti per iscritto, oppure saranno registrati
per iscritto dal Tribunale Arbitrale, su loro richiesta e con il loro assenso.
14.2
Salvo quanto diversamente concordato dalle parti sulla scorta dell’art.
14.1, il Tribunale Arbitrale avrà la più ampia discrezionalità riguardo
all’esercizio dei doveri concessi dalle leggi o dalle norme che il Tribunale
Arbitrale riterrà applicabili; inoltre, le parti faranno, in ogni momento,
tutto ciò che sarà necessario per un’equa, efficiente e
spedita condotta dell’arbitrato.
14.3
In un Tribunale Arbitrale a composizione collegiale, il Presidente potrà,
con il previo consenso degli altri due arbitri, formulare da solo regole procedurali.
Articolo
15
Presentazione di dichiarazioni
scritte e di documenti
15.1
Salvo quanto diversamente deciso dalle parti, sulla scorta dell'art. 14.1,
oppure dallo stesso Tribunale Arbitrale, la fase scritta del procedimento si
svolgerà come di seguito descritto.
15.2
Entro 30 giorni dal ricevimento di comunicazione scritta, da parte del Cancelliere,
dell'avvenuta formazione del Tribunale Arbitrale, l'Attore dovrà inviare
al Cancelliere una memoria introduttiva che esponga in modo sufficientemente
dettagliato i fatti ed ogni questione di diritto sulla quale il caso si fonda,
assieme ai provvedimenti domandati nei confronti delle altre parti, salvo che
e nella misura in cui le suddette questioni non siano state già esposte
nella Domanda.
15.3
Entro 30 giorni dal ricevimento della Memoria introduttiva, o di una dichiarazione
scritta dell'Attore nella quale dichiari di considerare la Domanda come Memoria
Introduttiva, il Convenuto dovrà inviare al Cancelliere una Memoria
Difensiva che esponga in modo sufficientemente dettagliato quali fatti e quali
questioni di diritto, contenuti nella Memoria Introduttiva o nella Domanda
(a seconda del caso), siano ammessi o negati e su quali basi; ed inoltre, su
quali fatti e su quali questioni di diritto fonda la propria difesa. Ogni domanda
riconvenzionale dovrà essere avanzata nella stessa maniera in cui le
domande principali sono state proposte nella Memoria Introduttiva.
15.4
Entro 30 giorni dal ricevimento della Memoria Difensiva, l'Attore dovrà inviare
al Cancelliere una Memoria di Replica la quale, qualora vi siano domande riconvenzionali,
dovrà contenere una replica a tali domande, nella stessa maniera in
cui la difesa è stata esposta nella Memoria Difensiva.
15.5
Se la Memoria di Replica contiene una Comparsa di Replica alla Domanda Riconvenzionale,
entro 30 giorni dal suo ricevimento il Convenuto dovrà inviare al
Cancelliere una Memoria di Controreplica.
15.6
Tutte le memorie contemplate nel presente articolo dovranno essere corredate
di copie (e, se particolarmente voluminose, da indici) di tutti i principali
documenti di cui la parte interessata intenda avvalersi e che non siano già stati
prodotti da altre parti, oltre che (se pertinente) da ogni altro documento
o campione.
15.7
Non appena ciò sia possibile, una volta che siano state ricevute le
memorie indicate nel presente articolo, il Tribunale Arbitrale procederà nel
modo stabilito dalle parti per iscritto, oppure in base all'autorità conferitagli
secondo il presente Regolamento.
15.8
Nel caso in cui il Convenuto non depositi alcuna Memoria Difensiva, o l'Attore
una Memoria di Replica alla Domanda riconvenzionale, oppure qualora, in ogni
momento del processo, una parte non si avvalga dell'opportunità di esporre
il proprio caso nei modi stabiliti dagli Articoli. da 15.2 a 15.6 ovvero in
quelli indicati dal Tribunale Arbitrale, quest'ultimo potrà, ciononostante,
proseguire nell'arbitrato e rendere un lodo.
Articolo
16
Sede dell'Arbitrato e luogo
delle udienze
16.1
Le parti potranno accordarsi per iscritto circa la sede (o ubicazione ai fini
giuridici) dell'arbitrato. In mancanza di tale scelta, la sede sarà Londra,
salvo che la Corte LCIA, considerate tutte le circostanze e dopo avere consentito
alle parti di avanzare osservazioni scritte in proposito, decida che un'altra
sede sia più appropriata.
16.2
Il Tribunale Arbitrale potrà tenere le udienze, le riunioni e le deliberazioni
in ogni luogo che ritenga geograficamente conveniente. Nel caso il luogo dell’arbitrato
sia diverso dalla sede, l’arbitrato sarà considerato come svoltosi
presso la stessa ed ogni lodo come reso presso la sede, a tutti gli effetti.
16.3
La legge applicabile all’arbitrato (se è stata indicata) sarà la
legge arbitrale della sede dello stesso, a meno che le parti non abbiano espressamente
stabilito per iscritto l’applicazione di una diversa legge arbitrale
e tale accordo non sia vietato dalla Legge del luogo dove ha sede l’arbitrato.
Articolo
17
Lingua
dell'Arbitrato
17.1
Salvo il diverso accordo scritto delle parti, la lingua iniziale dell’arbitrato
sarà quella utilizzata nell’accordo per Arbitrato, mentre, qualora
una parte non partecipi o sia contumace, non potrà reclamare se le comunicazioni
con il Cancelliere e l’intero procedimento arbitrale vengano condotti
in lingua inglese.
17.2
Qualora l’Accordo per Arbitrato sia stato redatto in più lingue,
la Corte LCIA, salvo che detto Accordo non preveda che il procedimento arbitrale
debba svolgersi in più lingue, potrà stabilire quale fra di esse
sarà la lingua iniziale dell’arbitrato.
17.3
Salvo l’accordo delle parti circa la o le lingue dell’arbitrato,
il Tribunale Arbitrale, al momento della sua formazione, dopo avere dato alle
parti l’opportunità di esprimere la propria opinione per iscritto
al riguardo, tenuto conto della lingua iniziale dell’arbitrato e di ogni
altra questione che riterrà opportuna secondo le circostanze del caso,
stabilirà la lingua dell’arbitrato.
17.4
Se in un documento è utilizzata una lingua diversa da quella dell’arbitrato
e la parte che se ne avvale non ha fornito alcuna traduzione, il Tribunale
Arbitrale o (se questo non è stato ancora formato) la Corte LCIA potrà ordinare
alla parte di presentare una traduzione, in una forma che lo stesso Tribunale
Arbitrale o la Corte LCIA riterranno opportuna, in base alle circostanze.
Articolo
18
Rappresentanza
delle parti
18.1
Nel procedimento arbitrale, ciascuna parte può essere rappresentata
da avvocati o da altri rappresentanti.
18.2
In ogni momento il Tribunale Arbitrale potrà domandare a ciascuna parte
di esibire la procura concessa al suo rappresentante nella forma che sarà stabilita
dallo stesso Tribunale Arbitrale.
Articolo 19
Udienze
19.1
Salvo che le parti si accordino per iscritto a che l'arbitrato sia solo documentale,
ciascuna di esse, ove manifesti l'intenzione in tal senso, ha il diritto di
essere sentita oralmente innanzi al Tribunale Arbitrale riguardo al merito
della controversia.
19.2
Il Tribunale Arbitrale fisserà data, ora e luogo di ogni riunione e
di ogni udienza arbitrale dandone congruo avviso alle parti.
19.3
Il Tribunale Arbitrale potrà, prima di un'udienza, sottoporre alle parti
un elenco di domande alle quali queste debbano rispondere con particolare attenzione.
19.4
Salvo diverso accordo scritto delle parti, o una decisione contraria da parte
del Tribunale Arbitrale, tutte le riunioni e le udienze si svolgeranno a porte
chiuse.
19.5
Il Tribunale Arbitrale avrà piena autorità di stabilire i limiti
di tempo delle riunioni e delle udienze o di frazioni di queste.
Articolo
20
Testimoni
20.1
Prima di ogni udienza, il Tribunale Arbitrale potrà richiedere ad una
parte di fornire informazioni circa l'identità di ciascun testimone
che essa intenda citare (inclusi quelli a controprova), nonché circa
l'oggetto della testimonianza, il suo contenuto e la sua rilevanza per le questioni
oggetto dell'arbitrato.
20.2
Il Tribunale Arbitrale potrà anche stabilire il tempo, le modalità e
la forma in cui le parti dovranno scambiarsi le suddette informazioni e presentarle
al Tribunale Arbitrale; lo stesso avrà la facoltà di ammettere,
rifiutare o limitare la comparizione di un teste così come di un esperto.
20.3
Salvo che sia deciso diversamente dal Tribunale Arbitrale, la deposizione di
un teste potrà essere presentata dalla parte in forma scritta, sia nella
forma di documento sottoscritto, che in quella di dichiarazione giurata.
20.4
Salvo quanto stabilito negli artt. 14.1 e 14.2, ciascuna parte potrà domandare
che un teste, della cui deposizione la controparte intenda avvalersi, deponga
oralmente in un'udienza del Tribunale Arbitrale. Se quest'ultimo ordina all'altra
parti di far venire a deporre il teste e questo non si presenta senza un giustificato
motivo, il Tribunale Arbitrale potrà tenere conto, nel valutare tale
prova, del solo testo scritto (oppure escludere dalla valutazione complessiva
l'intera prova) secondo ciò che riterrà più opportuno,
in base alle circostanze.
20.5
ACiascuna delle parti, sotto la direzione del Tribunale Arbitrale, potrà rivolgere
domande al testimone che renda la propria deposizione oralmente in udienza.
Anche il Tribunale Arbitrale potrà fare domande al teste, in ogni momento
della sua deposizione.
20.6
Fermo quanto disposto dalle norme imperative della legge applicabile, ciascuna
parte o il suo rappresentante in giudizio potrà rivolgere domande ad
un teste o un potenziale teste, allo scopo di presentare la sua testimonianza
in forma scritta o di intimarlo a rendere deposizione orale.
20.7
Chiunque intenda testimoniare, di fronte al Tribunale Arbitrale, su un qualche
fatto di causa o in qualità di esperto, sarà considerato come
teste in base al presente Regolamento, anche se sia una delle parti dell'arbitrato
oppure ricopra una carica, sia impiegato od azionista di una delle parti.
Articolo
21
Esperti
del Tribunale Arbitrale
21.1
Salvo il diverso accordo scritto delle parti, il Tribunale Arbitrale potrà:
(a) nominare uno o più esperti per riferire su determinate questioni,
esperti che dovranno essere e rimanere indipendenti ed imparziali rispetto
alle parti durante tutto il procedimento;
(b) ordinare alle parti di fornire all'esperto ogni informazione rilevante
e di permettergli l'accesso ad ogni documento, bene, campione, proprietà od
impianto che questi debba ispezionare.
21.2
Salvo diverso accordo scritto delle parti, se una di esse ne fa richiesta o
se il Tribunale Arbitrale lo ritenga necessario, l'esperto potrà, una
volta resa la propria deposizione, scritta od orale, di fronte al Tribunale
Arbitrale e alle parti, partecipare ad una o più udienze dove le parti
potranno fare domande in merito alla sua relazione e presentare, oralmente
o per iscritto, proprie perizie in ordine alle questioni dibattute.
21.3
Gli onorari e le spese di ciascun esperto nominato dal Tribunale Arbitrale
in base al presente articolo saranno corrisposti attingendo ai depositi versati
dalle parti in base all'art. 24 e formeranno parte dei costi dell'arbitrato.
Articolo 22
Poteri
ulteriori del Tribunale Arbitrale
22.1
Salvo, in qualunque momento, il diverso accordo scritto delle parti, il Tribunale
Arbitrale, sentite le parti, su istanza di una di loro o d'ufficio, avrà la
facoltà di:
(a) autorizzare ciascuna parte, con le modalità (quali costi ed altro)
che esso stesso determinerà, a modificare ogni domanda principale, domanda
riconvenzionale, memoria difensiva o di replica;
(b) prolungare o ridurre ogni termine relativo al procedimento arbitrale, previsto
nell'Accordo per Arbitrato, nel presente Regolamento, oppure dalle proprie
ordinanze;
(c) compiere gli accertamenti che lo stesso reiterrà necessari od opportuni,
ivi compresi quelli sul se e in che misura il Tribunale Arbitrale possa autonomamente
prendere l'iniziativa di identificare le questioni controverse ed accertare
i fatti rilevanti e le leggi o le norme di diritto applicabili all'arbitrato,
al merito della controversia ed all'Accordo per Arbitrato;
(d) ordinare ad una parte di mettere a disposizione ogni proprietà,
impianto o bene in suo possesso e relativo all'oggetto della controversia,
per essere ispezionati dal Tribunale Arbitrale, da un'altra parte, dal proprio
esperto o da un esperto nominato dal Tribunale Arbitrale;
(e) ordinare a ciascuna parte di depositare al Tribunale Arbitrale e mettere
a disposizione delle altre parti, così come di fornire copie, di ogni
documento o lista di documenti in suo possesso, custodia o controllo che il
Tribunale Arbitrale disponga che siano rilevanti;
(f) decidere se applicare o meno una qualche norma processuale sulle prove
(o altra norma) riguardo all’ammissibilità, rilevanza e valutazione
di ogni elemento di prova offerto da una parte su una questione di fatto o
tecnica; e stabilire tempo, modo e forma in cui detti elementi debbano essere
scambiati tra le parti e presentati al Tribunale Arbitrale;
(g) ordinare la correzione di un accordo negoziale intercorso tra le parti,
oppure dell'Accordo per Arbitrato, ma solo nella misura in cui ciò sia
necessario per correggere un errore che il Tribunale Arbitrale ritenga comune
ad entrambe le parti, solo e nella misura in cui la legge o le norme di diritto
applicabili al contratto o all'Accordo per Arbitrato permettano una tale correzione;
(h) consentire, ma solo su istanza di parte, ad uno o più terzi di essere
convenuti nell’arbitrato come parti, una volta che detto terzo e la parte
istante abbiano espresso il loro consenso per iscritto; per poi rendere un
unico lodo finale, o lodi separati, con efficacia nei confronti di tutte le
parti così coinvolte nell’arbitrato.
22.2
Salvo l’accordo scritto di tutte le parti, si presume che le stesse,
avendo deciso di rivolgersi all’arbitrato secondo il presente Regolamento,
acconsentano a non rivolgersi ad un Tribunale statale o ad altra Autorità giurisdizionale,
per ottenere un provvedimento che è di competenza del Tribunale Arbitrale
in base all’art. 22.1;
22.3
Il Tribunale Arbitrale deciderà la controversia in base alla legge o
alle norme di diritto scelte dalle parti quali quelle applicabili al merito
della loro controversia. Qualora stabilisca che le parti non abbiano effettuato
tale scelta, il Tribunale Arbitrale applicherà la legge che riterrà opportuna.
22.4
Solo se vi è accordo scritto delle parti in tal senso, il Tribunale
Arbitrale applicherà al merito della controversia i principi espressi
nelle formule "ex aequo et bono", "amiable composition" o "honorable
engagement".
Articolo
23
Giurisdizione
del Tribunale Arbitrale
23.1
Il Tribunale Arbitrale potrà decidere in ordine alla propria giurisdizione,
ivi compresa ogni eccezione circa l’iniziale esistenza, validità o
efficacia dell’Accordo per Arbitrato. A tale fine, una clausola per arbitrato
che forma, o ha formato parte di un altro accordo, sarà considerata
come un accordo per arbitrato indipendente dall’altro accordo. La decisione
del Tribunale Arbitrale circa l’inesistenza, invalidità o inefficacia
di un tale accordo non implicherà di per se stesso l’inesistenza,
invalidità o inefficacia della clausola arbitrale.
23.2
L’eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale Arbitrale deve
essere proposta dal Convenuto nella comparsa di costituzione, altrimenti si
intende come irrevocabilmente rinunziata; ogni analoga eccezione del Convenuto
in riconvenzionale sarà trattata allo stesso modo, a meno che sia stata
proposta entro la relativa memoria difensiva. L’eccezione d’incompetenza
del Tribunale Arbitrale deve essere sollevata non appena questo abbia manifestato
la propria intenzione di decidere riguardo ad una questione in ordine alla
quale una parte lo ritenga incompetente, altrimenti tale eccezione sarà del
pari considerata come irrevocabilmente rinunciata. In ogni caso, il Tribunale
Arbitrale potrà ciò nonostante, ammettere un’eccezione
fuori termini se, nel caso di specie, considera il ritardo giustificato.
23.3
Il Tribunale Arbitrale potrà decidere riguardo all'eccezione di carenza
di giurisdizione in un lodo sulla giurisdizione oppure successivamente, con
il lodo sul merito, secondo ciò che riterrà appropriato in base
alle circostanze.
23.4
Salvo l’accordo scritto di tutte le parti, o la preventiva autorizzazione
del Tribunale Arbitrale, oppure nel caso in cui sia intervenuto un lodo definitivo
concernente l’eccezione di difetto di giurisdizione o di competenza,
si presume che le parti, nell’addivenire all’arbitrato secondo
il presente Regolamento, abbiano di comune accordo rinunciato ad adire un Tribunale
statale o ad altre Autorità Giudiziarie, per ottenere una decisione
riguardo alla giurisdizione o alla competenza del Tribunale Arbitrale.
Articolo
24
Depositi
24.1
La Corte LCIA darà le opportune istruzioni alle parti per effettuare
una o più anticipazioni di somme, a copertura parziale o totale dei
costi dell’arbitrato. Tali somme saranno depositate presso la LCIA e
trattenute da questa, mentre potranno essere, di volta in volta, corrisposte
dalla Corte LCIA all’arbitro (o arbitri), a ciascun esperto nominato
dal Tribunale Arbitrale e alla stessa LCIA durante lo svolgimento dell’arbitrato.
24.2
ll Tribunale Arbitrale darà inizio al procedimento arbitrale soltanto
dopo avere accertato, in qualunque momento, con il Cancelliere o il Deputato
Cancelliere, che la LCIA dispone dei fondi richiesti.
24.3
Nel caso che una parte non possa o non voglia versare una somma in deposito,
così come richiesto dalla Corte LCIA, quest’ultima potrà richiedere
all’altra parte di effettuare un pagamento in sostituzione, onde consentire
all’arbitrato di proseguire (salvo un eventuale lodo sui costi). In tali
circostanze, la parte che effettua il pagamento in sostituzione avrà titolo
per recuperare l’importo dalla parte inadempiente, come fosse un debito
immediatamente ripetibile.
24.4
Il mancato adempimento, tempestivo ed integrale, del deposito richiesto da
parte dell’Attore o del Convenuto in riconvenzionale, potrà essere
considerata dalla Corte LCIA e dal Tribunale Arbitrale come una rinuncia rispettivamente
all’azione o alla domanda riconvenzionale.
Articolo
25
Misure
cautelari e conservative
25.1
Salvo il diverso accordo scritto delle parti, il Tribunale Arbitrale potrà,
su richiesta di una delle parti:
(a) ordinare ad ogni parte che sia convenuta, riguardo ad una domanda
principale o ad una riconvenzionale, di fornire una garanzia, per l’intero
o per parte delle somme in discussione, tramite un deposito o una garanzia
bancaria o in altra forma e con le modalità che il Tribunale Arbitrale
riterrà appropriate. Dette modalità potranno includere
la previsione per l’attore di una contro garanzia, avallata nel
modo che il Tribunale Arbitrale riterrà opportuno, per ogni costo
o perdita cui incorrerà l’altra parte nel fornire la propria
garanzia. L’ammontare dei costi e delle perdite sostenute per dette
indennità potranno essere stabilite dal Tribunale Arbitrale in
uno o più lodi;
(b) ordinare la conservazione, il deposito, la vendita o altra misura concernente
una proprietà o un bene nella disponibilità di una parte e costituente
l’oggetto del contendere dell’arbitrato;
(c) ordinare in via provvisoria, soggetta a decisione definitiva in un lodo,
ogni provvedimento che il Tribunale Arbitrale potrebbe adottare in un lodo,
ivi compreso un ordine provvisorio di pagare somme di denaro o di attribuire
la titolarità di un bene ad una piuttosto che all’altra parte.
25.2
Su istanza di parte, il Tribunale Arbitrale potrà ordinare, alla parte
che agisca in via principale o in via riconvenzionale, di fornire una garanzia
per le spese di causa ed altri costi a carico delle altri parti, tramite il
deposito di somme, o la prestazione di garanzia bancaria, o sotto altra forma
che il Tribunale Arbitrale considererà idonea. Dette modalità potranno
includere la previsione per l’attore di una contro garanzia, avallata
nel modo che il Tribunale Arbitrale riterrà opportuno, per ogni costo
o perdita cui incorrerà l’altra parte nel fornire la propria garanzia.
L’ammontare dei costi e delle perdite sostenute per dette indennità potranno
essere stabilite dal Tribunale Arbitrale in uno o più lodi. Qualora
la parte che agisce in via principale o riconvenzionale non si conformi all’ordine
di prestare una garanzia, il Tribunale Arbitrale potrà sospendere la
suddetta domanda, principale o riconvenzionale, oppure rigettarla in un lodo.
25.3
Il potere del Tribunale Arbitrale di cui all’art. 25.1 non pregiudicherà in
alcun modo il diritto di una parte ad agire innanzi ad un Tribunale Statale
o ad altra Autorità Giudiziaria, al fine di ottenere provvedimenti cautelari
e conservativi prima della Formazione del Tribunale Arbitrale e, in casi eccezionali,
anche dopo di essa. Ogni domanda e ogni decisione concernente tali provvedimenti
dovrà essere tempestivamente comunicata, a cura dell’Attore, al
Tribunale Arbitrale ed alle altre parti. Comunque sia, le parti, nel sottoporsi
all’arbitrato secondo il presente Regolamento, si presumono d’accordo
nel non ricorrere ad un Tribunale statale o ad altra Autorità Giudiziaria
al fine di ottenere un provvedimento, che fissi una garanzia per le spese di
causa ed altri costi, che sia di competenza del Tribunale Arbitrale in base
all’art. 25.2.
Articolo
26
Il lodo
26.1
Salvo il diverso accordo scritto delle parti, il Tribunale Arbitrale renderà il
proprio lodo per iscritto, dandone motivazione. Esso dovrà, inoltre,
indicare il luogo e la data in cui è stato reso ed essere sottoscritto
dal Tribunale Arbitrale, o dai componenti che ne hanno approvato il contenuto.
26.2
Se uno degli arbitri, pur avendone avuto l’opportunità, non si è conformato
alle previsioni di una norma imperativa della legge applicabile concernente
la resa del lodo, gli altri componenti potranno procedere in assenza di questi,
dichiarando nel lodo le circostanze per cui l’altro arbitro non ha partecipato
alla sua stesura.
26.3
Quando il Tribunale Arbitrale è in composizione collegiale e non vi
sia accordo su una qualunque questione, gli arbitri decideranno tale questione
a maggioranza. In mancanza di una maggioranza, deciderà il Presidente
del Tribunale Arbitrale.
26.4
Se un arbitro si rifiuta oppure omette di sottoscrivere il lodo, la sottoscrizione
compiuta dalla maggioranza o (in carenza di questa) dal Presidente sarà sufficiente,
purché il motivo della mancata sottoscrizione sia indicato nel lodo,
dalla maggioranza o dal Presidente.
26.5
L'arbitro unico o il Presidente saranno responsabili della consegna del lodo
alla Corte la quale, una volta che tutti i costi dell'arbitrato siano stati
corrisposti alla LCIA, secondo il disposto dell'art. 28, ne trasmetterà copie
autentiche alle parti.
26.6
Un lodo potrà essere espresso in ogni unità di moneta. Il Tribunale
Arbitrale potrà ordinare ad una parte di corrispondere gli interessi,
singoli o composti, sulle somme da pagare, al tasso che lo stesso Tribunale
Arbitrale riterrà congruo, senza essere vincolato ad un determinato
tasso di interesse legale e lo farà tenendo conto di un periodo di tempo
che lo stesso Tribunale Arbitrale riterrà adeguato, fino alla data in
cui il lodo venga eseguito.
26.7
Il Tribunale Arbitrale potrà emettere lodi separati su differenti questioni
in tempi diversi. Tali lodi avranno lo stesso valore e gli stessi effetti di
un qualsiasi altro lodo reso dal Tribunale Arbitrale.
26.8
Nel caso di accordo transattivo della controversia, il Tribunale Arbitrale
potrà emettere un lodo che riporti l'accordo, se le parti lo richiedono
per iscritto ("Lodo Consensuale") e sempre che detto lodo contenga
una espressa dichiarazione che si tratta di un lodo reso con il consenso delle
parti. Un Lodo Consensuale non necessita di motivazioni. Se le parti non richiedono
un Lodo Consensuale, allora, su conferma scritta delle parti che un accordo
transattivo è stato raggiunto, il Tribunale Arbitrale verrà sciolto
e il procedimento arbitrale concluso, salvo il pagamento a carico delle parti
di ogni costo dell'arbitrato che ancora non risulti corrisposto, in base all'art.
28.
26.9
Tutti i lodi saranno definitivi e vincolanti per le parti. Con l'accettazione
dell'arbitrato secondo le presenti Norme, le parti si impegnano ad eseguire
il lodo immediatamente e senza ritardo (salvo solo quanto stabilito dall'art.
27); le parti, inoltre, rinunciano irrevocabilmente a qualsiasi diritto di
impugnazione, appello o ricorso innanzi ad un Tribunale Statale od altra Autorità Giudiziaria,
nella misura in cui detta rinuncia possa essere validamente compiuta.
Articolo
27
Correzione
dei lodi e lodi supplementari
27.1
Entro 30 giorni dal ricevimento di un lodo, o entro quel periodo più breve
che le parti abbiano indicato concordemente e per iscritto, una parte potrà,
con comunicazione scritta al Cancelliere (inviata in copia a tutte le altre
parti) domandare al Tribunale Arbitrale di correggere ogni errore di calcolo,
di copiatura o tipografico, o altro errore di simile natura, che sia contenuto
nel lodo. Se il Tribunale Arbitrale considera giustificata la domanda, farà le
correzioni entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Ciascuna correzione
avrà la forma di una distinta memoria datata e sottoscritta dal Tribunale
Arbitrale o (se composto di tre arbitri) da coloro dei suoi membri che ne hanno
approvato il contenuto e tali memorie andranno a fare parte del lodo ad ogni
effetto.
27.2
ll Tribunale Arbitrale d'ufficio potrà analogamente provvedere alla
correzione di ogni errore del tipo descritto sub art. 27.1, entro 30 giorni
dalla data del lodo e con gli stessi effetti.
27.3
Entro 30 giorni dal ricevimento del lodo finale, una parte potrà, con
comunicazione scritta al Cancelliere (trasmessa in copia a tutte le altre parti)
domandare al Tribunale Arbitrale di rendere un lodo supplementare riguardo
alle domande principali o riconvenzionali avanzate nell'arbitrato ma non decise
in un lodo. Se il Tribunale Arbitrale considera la domanda giustificata renderà questo
lodo supplementare entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Le previsioni
dell'art. 26 si applicheranno ad ogni lodo supplementare.
Articolo
28
Spese
dell'arbitrato e dell'assistenza legale
28.1
I costi dell'arbitrato (diversi da quelli per l'assistenza legale o gli altri
sostenuti dalle parti stesse) saranno determinati dalla Corte LCIA in conformità alla
Tabella dei costi amministrativi e dei compensi agli arbitri. Le parti saranno
solidalmente responsabili, nei confronti del Tribunale Arbitrale e della Corte
LCIA, per tali costi dell'arbitrato.
28.2
Il Tribunale Arbitrale specificherà nel lodo l'ammontare complessivo
dei costi dell'arbitrato, così come determinati dalla Corte. Salvo il
diverso accordo scritto delle parti, il Tribunale Arbitrale stabilirà in
quale misura ciascuna delle parti dovrà sopportare tali costi dell'arbitrato.
Se il Tribunale Arbitrale ha stabilito che tutti o parte di detti costi debbano
essere sostenuti da una parte diversa da quella che li ha già corrisposti
alla LCIA, quest'ultima avrà diritto di recuperare il corrispettivo
ammontare dall'altra parte.
28.3
Salvo il diverso accordo scritto delle parti, il Tribunale Arbitrale avrà altresì il
potere di ordinare nel lodo che tutti o parte dei costi sostenuti per la rappresentanza
in giudizio, o degli altri costi sostenuti da una parte, vengano corrisposti
da un'altra delle parti. Il Tribunale Arbitrale determinerà e fisserà l'ammontare
di ciascuna voce compresa in tali costi, sulla base dei criteri che riterrà ragionevoli.
28.4
Salvo il diverso accordo scritto delle parti, il Tribunale Arbitrale baserà le
proprie decisioni, tanto in ordine ai costi dell’arbitrato quanto all’assistenza
legale, sul principio generale per cui tali costi devono essere proporzionali
alla vittoria o alla soccombenza delle parti nel lodo o nell’arbitrato,
eccetto qualora il Tribunale Arbitrale ritenga che, nel caso di specie, questo
criterio generale sia inadeguato. Ogni decisione sui costi sarà motivata
nel lodo che la contiene.
28.5
Se l'arbitrato viene abbandonato, sospeso o concluso, per accordo delle parti
o altrimenti, prima che sia reso il lodo conclusivo, le parti rimarranno solidalmente
responsabili per il pagamento alla LCIA e al Tribunale Arbitrale dei costi
dell'arbitrato, come determinati dalla Corte LCIA in base alla Tabella dei
Costi. Qualora detti costi dell'arbitrato siano inferiori ai depositi compiuti
dalle parti, vi sarà una restituzione da parte della LCIA nella misura
stabilita con l'accordo delle parti o, in mancanza, nella stessa proporzione
in cui sono stati effettuati i depositi dalle parti alla LCIA.
Articolo
29
Decisioni
della Corte LCIA
29.1
Le decisioni della Corte LCIA riguardo a tutte le questioni concernenti l’arbitrato,
saranno definitive e vincolanti per le parti e per il Tribunale Arbitrale.
Tali decisioni avranno natura amministrativa e la Corte LCIA non sarà tenuta
a darne motivazione.
29.2
Nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge del luogo in cui
ha sede l’arbitrato, le parti si presumono avere rinunciato, circa le
suddette decisioni della Corte LCIA, ad ogni diritto di appello o revisione
di fronte ad un Tribunale statale o ad altra autorità giudiziaria. Se
tale appello o revisione rimane possibile in forza di norme imperative della
legge applicabile, la Corte LCIA, in accordo alle previsioni di detta legge,
deciderà se sospendere o meno il procedimento arbitrale, in pendenza
dell’appello o del riesame.
Articolo
30
Riservatezza
30.1
Salvo il loro diverso accordo scritto, le parti si obbligano, in linea generale
di principio, a rispettare il carattere riservato di tutti i lodi dell’arbitrato,
così come di tutto il materiale procedimentale formatosi nel corso dell’arbitrato
e di tutti gli ulteriori documenti prodotti da ciascuna di loro nel procedimento
non altrimenti di pubblico dominio, salvo che tale divulgazione venga richiesta
ad una parte per un obbligo giuridico, per tutelare o esercitare un diritto
o per eseguire od opporsi ad un lodo in un procedimento giudiziario promosso
in buona fede innanzi ad un Tribunale Statale o ad altra Autorità giudiziaria.
30.2
Le decisioni del Tribunale Arbitrale sono parimenti riservate per i suoi membri,
salvo che una divulgazione circa il rifiuto di un arbitro di partecipare all’arbitrato
sia richiesta agli altri membri del Tribunale Arbitrale in base agli artt.
10, 12 e 26.
30.3
La Corte LCIA non provvede alla pubblicazione di un lodo, o di parte di esso,
senza il preventivo consenso scritto di tutte le parti e del Tribunale Arbitrale.
Articolo
31
Esclusione
di responsabilità
31.1
Nessun membro della LCIA, né della Corte LCIA (inclusi il suo Presidente,
Vice Presidente e i singoli membri) né il Cancelliere o il Cancelliere
Delegato, o arbitro, o esperto nominato dal Tribunale Arbitrale sarà responsabile,
in qualunque modo, nei confronti delle parti per azioni od omissioni commesse
in un arbitrato disciplinato dal presente Regolamento, salvo che una parte
dimostri che tale azione od omissione costituiva una violazione consapevole
e deliberata dell’Ente o della persona che la parte assume essere responsabile.
31.2
Dopo che il lodo finale è stato reso e sono trascorsi i termini o esaurite
le possibilità di cui all’art. 27, di fare correzioni o di emettere
lodi aggiuntivi, il Cancelliere o il Cancelliere Delegato, o arbitro, o esperto
nominato dal Tribunale Arbitrale non saranno giuridicamente obbligati a rendere
nota a chiunque una qualsiasi questione concernente l’arbitrato, né una
parte potrà chiamare a deporre una di queste persone, in un procedimento
giudiziario o di altro genere, che sia sorto in conseguenza dell’arbitrato.
Articolo
32
Regole generali
32.1
Una parte, la quale sia al corrente che una qualunque previsione dell’Accordo
per Arbitrato (compreso il presente Regolamento) non sia stata rispettata e
ciononostante prosegua nell’arbitrato senza eccepire tempestivamente
tale mancanza, si presume abbia rinunciato alla facoltà di proporre
tale eccezione.
32.2
In tutte le questioni non espressamente contemplate dal presente Regolamento,
la Corte, il Tribunale Arbitrale e le parti agiranno secondo lo spirito del
presente Regolamento e dovranno fare tutto il possibile per assicurare che
un lodo sia legalmente eseguibile.
CLAUSOLE ARBITRALI RACCOMANDATE
Controversie future
Ai soggetti parti di un contratto, i quali intendano deferire le loro future controversie ad un arbitrato secondo il Regolamento della LCIA, viene suggerita la seguente clausola. Le parole e gli spazi bianchi compresi in [ ] parentesi quadre sono rispettivamente da scegliere o da completare, secondo ciò che risulterà più appropriato in base alle circostanze del caso.
"Ogni controversia che sorga da o in relazione con il presente contratto, compresa ogni questione circa la sua esistenza, validità o cessazione, sarà devoluta e risolta in maniera definitiva da un arbitrato secondo le norme contenute nel Regolamento della LCIA, le quali saranno considerate parte integrante per richiamo della presente clausola. Il numero degli arbitri sarà di [uno/tre]. La sede* dell’arbitrato sarà [città e/o paese]. La lingua da impiegarsi nel procedimento arbitrale sarà [ ]. La legge regolatrice del contratto sarà quella sostanziale dello Stato di [ ]".
Controversie già insorte
Quando una controversia è già insorta, se non vi è accordo fra le parti per comprometterla in arbitri, oppure se le parti intendono modificare una clausola di risoluzione delle controversie affinché contempli l’arbitrato della LCIA, viene suggerita la seguente clausola.
"Essendo insorta tra le parti una controversia con riguardo a [ ], le stesse qui di seguito si accordano a che detta controversia sia deferita e decisa in maniera definitiva da un arbitrato secondo le Norme LCIA.
Il numero degli arbitri sarà di [uno/tre].
La sede* dell’arbitrato sarà [città e/o paese].
La lingua da usare nel procedimento arbitrale sarà [ ].
La legge regolatrice del contratto sarà quella sostanziale dello Stato di [ ]".
* Il Tribunale Arbitrale potrà, a proprio insindacabile giudizio, tenere le udienze, le sedute e le riunioni ovunque sia geograficamente conveniente; se il luogo scelto sarà diverso dalla sede dell’arbitrato, quest’ultimo sarà considerato come un arbitrato svolto presso la sede ed ogni lodo come reso presso la sede, ad ogni effetto. |

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